Rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina sull'usura contrattuale
Il tasso di mora è rilevante ai fini dell'usura
È previsto il ricalcolo al tasso legale degli interessi moratori nel caso in cui risulti superata la soglia usura di riferimento al momento della stipula.
Omogeneità ontologica per interessi corrispettivi e moratori.
Non ha nessuna rilevanza giuridica la maggiorazione del 2,1% del TEGM.
Banca condannata alla restituzione anche degli interessi corrispettivi a causa dell’usura degli interessi moratori
La Banca è stata condannata, per oltre 200.000 Euro, al risarcimento di tutti gli interessi addebitati per una causa di anatocismo ed usura su un rapporto di conto corrente e due mutui
Gli interessi moratori vanno considerati nel calcolo del tasso effettivo
La verifica del superamento del tasso soglia va eseguita sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori
Verifica usura per gli interessi moratori e commissione per l’estinzione anticipata del mutuo
Il tasso di mora a prescindere dalla concreta applicazione, deve considerarsi ai fini della valutazione dell'usurarietà. Conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito.
Il Giudice con questa sentenza ritiene che nel costo complessivo del credito deve computarsi il compenso per l’estinzione anticipata e gli interessi moratori. Se sono convenuti interessi usurari nulla è dovuto a titolo di interessi
I Giudici in questa sentenza hanno sottolineato che "anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura” (…) ai fini della determinazione del TAEG si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare anche la commissione o penale di estinzione anticipata” con la legge 108-96 il legislatore ha inteso prevedere quale sanzione civile a carico del mutuante la non debenza degli interessi
Il Giudice, in un mutuo ipotecario, ha eccepito l'usurarietà delle clausole pattizie, verificate dal Ctu, con la conseguenza dell'azzeramento di ogni interesse stante la gratuità del mutuo ex art.1815 comma 2, condannando la Banca alla restituzione della maggior somma indebitamente percepita nel corso del rapporto
Gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura ed il tasso da prendere in considerazione per la definizione dell’usurarietà è quello stesso fissato dalla legge per gli interessi corrispettivi. La conseguenza dell’eventuale superamento di tale limite per gli interessi moratori è la conversione forzosa del mutuo da oneroso a titolo gratuito.
L’interesse moratorio deve essere confrontato con il tasso soglia al momento della stipula per la sua natura di costo del finanziamento. In riferimento al perfezionamento della fattispecie penale, non rileva che la prestazione patrimoniale imposta sia eventuale oppure no. La legge penale per il tramite rinvio al tasso soglia fissa un limite al costo del credito oltre il quale si delinea il reato di usura.
Tra i costi valutabili nel complessivo giudizio di usurarietà dell’operazione finanziaria deve essere ricondotto anche il costo accessorio per anticipata estinzione, in aggiunta al tasso di interesse corrispettivo, logica desumibile dal ragionamento compiuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità che ha inglobato all’interno della valutazione dell’usurarietà anche gli interessi di mora, i quali rappresentano un onere eventuale, collegato allo stato di inadempienza del debitore.
La consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado evidenziava la pattuizione di un tasso moratorio superiore alla soglia al momento della stipula del contratto di mutuo. La Corte di Appello di Roma riconosce l’interpretazione autentica della legge 108/96 nella parte in cui si riconoscono usurari gli interessi convenuti a qualsiasi titolo, anche i moratori e per tale motivo accoglie l’appello principale riconoscendo la gratuità del contratto di mutuo a carico della parte mutuataria.
La pattuizione di interessi usurari determina l’applicazione dell’art. 1815 c.c., trasformando il mutuo da oneroso a gratuito.
Gli interessi moratori debbono considerarsi ricompresi nella determinazione del tasso soglia, il concetto trova la sua sostanziale definizione all’interno dell’art. 644 c.p. nella parte in cui definisce il limite legale (c.d. tasso soglia), oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Il tenore letterale dell’art. 644 del codice penale nella parte in cui dichiara “usurari” interessi a qualunque titolo promossi o convenuti indipendentemente dal momento del loro pagamento, fa ricomprendere all’interno della valutazione dell’usurarietà ogni elemento economico a carico del mutuatario.
Ordinanza del Tribunale di Benevento n. 1815 del 30 dicembre 2015, Est. Dott.ssa Antonietta Genovese
Un contratto di mutuo in cui il differenziale tra TAEG e TAN, sommato al tasso di mora, sia superiore al tasso soglia è usurario ab origine e il finanziatore è obbligato a rimborsare gli interessi a qualunque titolo percepiti.
Il Tribunale di Torino, ha fornito alcune precisazioni in ordine agli elementi funzionali alla composizione del tasso soglia rilevante ex art. 1815 c.c. ai fini del calcolo dell’usura
Ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l’avallo della Cassazione nella sentenza 09.01.2013 n. 350.
Il Giudice dichiara nulla la clausola degli interessi corrispettivi a fronte della pattuizione di un tasso di mora ben eccedente il tasso soglia.
I Giudici si esprimono in favore della nullità della clausola degli interessi corrispettivi nella circostanza in cui siano convenuti interessi di mora superiori ai limiti consentiti dalla legge.
Conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito