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Feb 2, 2018 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Usura Sopravvenuta | Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | 

Tribunale di Bari, Ordinanza del 02 Febbraio 2018. Est. Raffaella Simone

Gli interessi moratori vanno considerati nel calcolo del tasso effettivo

La legge 108/96 tende ad assicurare una copertura completa dall’usura, estesa a tutti i costi dell’operazione di credito, pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall’art.644, comma 4, c.p. e dall’art.1, comma 1, D.L. 394/00 di interpretazione autentica dello stesso, nel cui ambito il legislatore espressamente chiarisce che nello stabilire l’usurarietà o meno del contratto occorre tenere conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo, anche moratori.

Dal superamento del tasso soglia discende non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente stabiliti, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto.

Download Sentenze:  Tribunale di Bari, Ordinanza del 02 Febbraio 2018. Est. Raffaella Simone

 

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