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Jul 7, 2016 |
Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | 

Corte di appello di Roma, sentenza n. 4323 del 7 luglio 2016

La consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado evidenziava la pattuizione di un tasso moratorio superiore alla soglia al momento della stipula del contratto di mutuo. La Corte di Appello di Roma riconosce l’interpretazione autentica della legge 108/96 nella parte in cui si riconoscono usurari gli interessi convenuti a qualsiasi titolo, anche i moratori e per tale motivo accoglie l’appello principale riconoscendo la gratuità del contratto di mutuo a carico della parte mutuataria.

Pertanto, l’art. 1815 c.c., 2° comma esprime un principio giuridico valido per tutte le forme di obbligazioni pecuniarie di pagamento (a causa della revisione normativa operata sia dalla legge 108/96 che dalla legge 24/2001), il quale prevede, in ossequio della tutela della posizione creditoria, la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito laddove si riscontri la pattuizioni di interessi usurari.

“(..)Sul punto il Giudice di prime cure ha formulato argomentazioni specifiche a supporto del proprio ragionamento, spiegando che nel caso in esame, non si trattava di usura sopravvenuta, poiché il finanziamento era stato contratto nell’ottobre del 2000, nella piena vigenza della legge n°108/96 e pertanto doveva escludersi l’applicazione di qualsiasi interesse ex. Art. 1815 c.c. comma 2. (…)” 

Download allegati: Corte di appello di Roma, sentenza n. 4323 del 7 luglio 2016

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