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Dec 30, 2015 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | 

Ordinanza del Tribunale di Benevento n. 1815 del 30 dicembre 2015, Est. Dott.ssa Antonietta Genovese

Un contratto di mutuo in cui il differenziale tra TAEG e TAN, sommato al tasso di mora, sia superiore al tasso soglia è usurario ab origine e il finanziatore è obbligato a rimborsare gli interessi a qualunque titolo percepiti.

L’articolato quadro giurisprudenziale in tema di anatocismo ed usura bancaria si arricchisce di un nuovo capitolo con l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 30/12/2015 in cui il giudice, sulla base delle conclusioni della disposta Ctu, decreta l’usurarietà ab origine del contratto di mutuo in causa ed individua un criterio ben preciso per la determinazione del tasso di interesse globale da confrontarsi con il tasso soglia. L’ordinanza si muove nel tracciato dottrinario e giurisprudenziale di quelle interpretazioni della norma che sostengono che, ai fini della valutazione dell’usura contrattuale, gli interessi di mora pattuiti debbano essere ricompresi, unitamente ad ogni altra remunerazione prevista, nella misura del costo complessivo gravante sulla parte finanziata e che l’inclusione di questi nel computo debba avvenire indipendentemente dalla loro natura eventuale ed aleatoria. Il testo dell’ordinanza sottolinea infatti che “con riferimento al perfezionamento della fattispecie penale, non rileva che la prestazione patrimoniale imposta sia oppure no eventuale” in quanto, nel caso in cui tale prestazione risulti convenuta in misura superiore al limite di legge, resterebbe da parte del finanziatore “l’intenzione di trarre dall’operazione economica un profitto che, seppure eventuale, è allo stesso modo reputato eccessivo dall’ordinamento.” Pertanto, specifica il giudice, tutti gli interessi, sia di corrispettivo che moratori, tutti gli oneri, le spese e le remunerazioni pretese dal finanziatore, a qualunque titolo pattuite, debbono essere ricomprese in un unico parametro, espressione del costo/rendimento complessivo dell’operazione di finanziamento, da raffrontarsi con il tasso soglia e che la misura di tale parametro va comunque effettuata in riferimento alla “peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella più svantaggiosa per il cliente.” Il punto focale dell’ordinanza risiede tuttavia nella metodologia che il giudice, in accordo alle indicazioni del Ctu, ritiene adeguata allo scopo di addivenire alla corretta ed oggettiva misura del tasso di interesse globale. Questo, secondo il testo dell’ordinanza, va determinato sommando al tasso di mora il differenziale tra il TAEG ed il TAN, indicativo quest’ultimo dell’incidenza delle spese e degli oneri accessori sul costo del finanziamento. Il confronto di tale parametro con il tasso soglia vigente al momento della stipula determina in definitiva l’usurarietà, o meno, del contratto, ab origine. In caso di superamento del limite di legge, come in effetti nel caso in oggetto, il finanziatore è tenuto alla restituzione di tutti gli interessi percepiti, di qualunque natura, ex art. 1815 c.c. e nessun ulteriore interesse è dovuto dal cliente alla banca. Il giudice, peraltro, perviene alle conclusioni esposte nonostante il contratto preveda l’apposizione di una specifica clausola di salvaguardia, che tuttavia è intesa a limitare la misura dei soli interessi di mora per cui, sommando il pur limitato tasso di mora con il differenziale TAEG-TAN si determina in ogni caso un superamento del tasso soglia. In conclusione, l’ordinanza del Tribunale di Benevento, pur iscrivendosi per talune argomentazioni in un filone giurisprudenziale esistente e già sufficientemente consolidato, pretende di definire una metodologia finalmente univoca ed oggettiva per consentire una valutazione onnicomprensiva dell’onere a carico della parte finanziata ed attraverso tale misura stabilire con certezza se un contratto è viziato ab origine dalla promessa usuraria.

Download allegati: Ordinanza del Tribunale di Benevento n.1815 del 30 dicembre 2015, Est. Dott.ssa Antonietta Genovese

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