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Nov 21, 2017 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura | 

Tribunale Siena, sentenza n. 1167 del 21 novembre 2017. Est. Alessandra Verzillo

Verifica usura per gli interessi moratori e commissione per l’estinzione anticipata del mutuo

Ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia usura, vanno compresi nel TAEG la commissione per estinzione anticipata come pure gli interessi moratori, perché l’art. 1 comma 1 D.L. 394/2000, convertito in L. 20/2001, statuisce che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”.

Si ricomprendono nel TAEG tutte le voci connesse all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse (art. 644, comma IV, c.p.), ed il parametro di riferimento del TAEG è quello di cui all’art. 2, comma IV, L. 108/96. Il tasso soglia usura è unicamente quello previsto dai decreti ministeriali, pertanto l’aumento di 2,1 punti percentuali in riferimento alle istruzioni di Banca d’Italia , operato per raffrontare il TEG del singolo mutuo con il TEGM che non comprende la mora, non potrà essere utilizzato.

In caso di accertata usurarietà pattizia, ai sensi dell’art. 1815, comma II, la banca va condannata a restituire al mutuatario tutti gli interessi e commissioni illecitamente percepiti.

Download Sentenza: Tribunale Siena, sentenza n. 1167 del 21 novembre 2017. Est. Alessandra Verzillo

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