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Feb 10, 2017 |
Crisi da Sovraindebitamento | 

Procedura di composizione crisi da sovraindebitamento

Descrizione delle caratteristiche principali del nuovo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti ritenuti “non fallibili” in quanto sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 1 della L.F. introdotto dalla Legge n.3 del 27 gennaio 2012.

 I requisiti per accedere al nuovo strumento sono:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
  • aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000,00;
  • avere avuto un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000,00

Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 14 ter-decies della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il debitore che abbia collaborato al regolare svolgimento della procedura, accede al beneficio della “esdebitazione”, ovvero il beneficio della liberazione dalle obbligazioni non estinte, analogamente a quanto avviene per il fallito persona fisica, colmando quello che, come chiarito nella sopracitata relazione, appariva come un vero e proprio vuoto normativo.

Più nel dettaglio, la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili si articola in tre distinte sottoprocedure, che sono le seguenti:

    1.   Accordo di ristrutturazione dei debiti: è la forma tipo generale di procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento cui possono accedere i soggetti non fallibili, persone giuridiche e persone fisiche, definita dall’art. 7 comma 1 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, il quale stabilisce che: “il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della crisi di cui all’art. 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi […]”.

      Sempre l’art. 7 fissa poi i requisiti di ammissibilità della proposta che risulta non essere ammissibile quando il Debitore, anche consumatore:

      a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al presente capo;
      b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
      c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis;
      d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

      Come prescritto dall’art. 11 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, l’accordo si raggiunge con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

    2.  Piano del consumatore: è la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento cui possono accedere esclusivamente le persone fisiche dotate della qualifica di “consumatori”, secondo la definizione di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 6 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012. Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, infatti, risulta che:

      “fermo restando il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi di cui all’art. 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.”

      Caratteristica peculiare del piano del consumatore è quindi quella di poter essere presentato esclusivamente da persone fisiche per la composizione di debiti contratti al di fuori di un’attività imprenditoriale. In tal senso, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 1 febbraio 2016 n. 1869, la persona fisica che presenta il piano può anche esercitare attività di impresa in quando lavoratore autonomo, professionista o socio di società commerciale, purché i debiti di cui intende proporre la ristrutturazione non abbiano origine dall’attività di impresa. A differenza dell’accordo di ristrutturazione, il Piano del consumatore non è sottoposto a votazione da parte dei creditori.
  1. Liquidazione dei beni: è la procedura disciplinata dall’art. 14-ter della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, la quale stabilisce che:

    “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 comma 2 lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.[…]”

    Va notato che la procedura di liquidazione dei beni oltre che su base volontaria da parte del Debitore può essere attivata, su istanza di uno dei creditori, coattivamente dal Giudice ai sensi dell’art. 14-quater della legge n.3/2012, nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione o, ancora, nei casi di mancata esecuzione dell’accordo secondo il disposto dell’art. 11 comma 5 della legge medesima. Peculiarità della procedura 

In tutte le procedure, è necessario l’intervento di un Professionista designato nell’ambito degli Organismi di Composizione della Crisi, costituiti ai sensi dell’art. 15 della legge n.3 del 27 gennaio 2012.

 

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Di seguito si presenta una breve tavola riassuntiva con le caratteristiche salienti delle tre procedure:

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