FAQ - Domande Frequenti: Verifica Cartelle Equitalia

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Non è possibile verificare alcun anatocismo prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella poiché non risulterà applicato alcun interesse di mora ma soltanto l’aggio calcolato al 4,65%.

Il software Verifica Cartelle Equitalia consente una duplice analisi, la verifica del piano rateale e la verifica dell'estratto di ruolo in assenza di rateazione.

Nel primo caso per le verifica del piano di rateizzo occorre scegliere come tipologia analisi al foglio Cartelle "Verifica piano rateale" e compilare oltre al foglio Cartelle il foglio Piano rateale inserendo tutti i dati necessari desumibili dal prospetto del piano di ammortamento.

Nel secondo caso invece per la verifica dell'estratto di ruolo occorre scegliere come tipologia analisi al foglio Cartelle "Verifica estratto di ruolo" e compilare oltre al foglio Cartelle il foglio Piano rateale inserendo tutti i dati necessari desumibili dall’estratto di ruolo.

La data da indicare è la data indicata sull’estratto di ruolo vale a dire la data in cui è stato rilasciato l’estratto di ruolo al contribuente. Un esempio concreto: il contribuente si reca da Equitalia e chiede un estratto di ruolo per verificare a quella data l’importo complessivo della pretesa tributaria, gli interessi di mora saranno calcolati dalla data della notifica della cartella fino alla data in cui è stato redatto tale documento. Il software quindi verificherà che tali interessi siano stati calcolati in modo corretto.

Se il totale ruolo del foglio Cartelle non coincide con l'importo di cui iscritto al ruolo al foglio Piano rateale potrebbero essere stati effettuati pagamenti tra la data di notifica della cartella e la data del piano di ammortamento. In tal caso il debito rateizzato risulterà inferiore rispetto all’originario, ed occorrerà, dunque, inserire nel campo DI CUI ISCRITTO AL RUOLO del foglio Piano Rateale l'importo al netto del totale dei pagamenti parziali in evidenzia al foglio Cartelle.

Nel foglio Cartelle, in corrispondenza di ogni voce, occorre indicare, qualora presenti, la data dell'effettivo pagamento e il relativo importo nelle colonne DATA PAGAMENTO e IMPORTO.

Al foglio Cartelle occorre inserire le sanzioni nelle apposite colonne "INPS INAIL Sanzioni Legge 388/2000 art.116" e "Contributi periodo". Le informazioni necessarie sia per l’indicazione della lettera a) o b) che per i CONTRIBUTI DEL PERIODO (mese/anno) sono rinvenibili esclusivamente dalla cartella. E’ possibile effettuare l’analisi delle cartelle contenenti i contributi su periodi a far data dal gennaio 2001, in quanto il regime sanzionatorio è previsto con l'entrata in vigore della Legge 388 del 23 dicembre 2000.

Al foglio Cartelle dovranno inserirsi solo i tributi e/o contributi che compongono il totale del ruolo e non considerare mai voci accessorie che non rientrino nel ruolo, come ad esempio i diritti di notifica. Bisogna opportunamente verificare al termine dell'inserimento di tutti i dati della cartella che il totale del ruolo indicato al foglio Cartelle coincida con il totale del ruolo indicato da cartaceo.

Verifica Cartelle Equitalia è concepito in base ad una duplice esigenza. La prima di ordine pratico, relativa alla verifica della corretta applicazione delle complesse formule utilizzate da Equitalia per il calcolo degli interessi, delle sanzioni e dell’aggio. Molti professionisti hanno infatti ravvisato profili di illegittimità con particolare riferimento all’applicazione di interessi su interessi (nello specifico interessi di mora calcolati sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo) vietati dalla legge in quanto riconducibili alla pratica dell’anatocismo tributario. Si riscontra inoltre, in alcuni casi, l’illegittima capitalizzazione degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo nel piano di rateizzo. Tutto ciò comporta che a cascata anche il calcolo dell’aggio riscosso da Equitalia (che ricordiamo è calcolato anche su tali interessi) non risulta corretto e quindi deve essere ricalcolato

La seconda esigenza nasce sia dalla famosa sentenza della Corte di Cassazione Sezione tributaria – n. 4516 del 21.03.2012 che dalle numerosissime recenti sentenze di merito che stabiliscono la nullità della cartella “in cui viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie”. Per tale motivo e data la complessità della materia il contribuente necessita di una consulenza tecnica specifica al fine di ricostruire tutti i passaggi matematici che hanno portato a quel tale calcolo delle somme richieste in cartella al fine di dimostrare la non intellegibilità della cartella stessa data l’assoluta mancanza di spiegazioni in merito alle tecniche adottate.

Il foglio di input del software riproduce fedelmente la cartella notificata da Equitalia e rende molto semplice e intuitiva l’immissione dei dati richiesti. Le informazioni richieste sono (con indicazione delle sezioni della cartella in cui reperirle):

  1. Data notifica della cartella – sez. Dati identificativi della cartella
  2. Numero cartella – sez. Dati identificativi della cartella
  3. Numero di ruolo sez. Dettaglio degli importi dovuti
  4. Codice tributo – sez. Dati identificativi della cartella
  5. Anno e numero di rate – sez. Dati identificativi della cartella
  6. Importi a ruolo – sez. Dati identificativi della cartella
  7. Data esecutività del ruolo – sez. Dettaglio degli importi dovuti

Per le cartelle precedenti al 2010 la data di esecutività del ruolo è da rinvenirsi direttamente negli estratti di ruolo dato che prima di tale data non vi era l’obbligo di indicarla in cartella. Se la cartella è stata rateizzata bisogna inserire anche le informazioni reperibili nel prospetto del piano di ammortamento rilasciato da Equitalia al momento della sottoscrizione.

“Verifica Cartelle Equitalia” consente due tipologie di analisi: verifica del piano rateale e verifica dell’estratto di ruolo qualora non previsto un piano di rateizzo In particolare analizza e controlla le cartelle esattoriali notificate da parte di Equitalia S.p.A. che sono state oggetto di istanza di dilazione di pagamento (c.d. rateizzo), al fine di verificare eventuali profili di illegittimità nel contenuto e nei calcoli effettuati per la liquidazione delle imposte tali da consentire di richiedere la riduzione delle somme richieste o l’annullamento della cartella. Supporta anche rateizzazioni promiscue in cui confluiscono varie cartelle suddivise tra tributi erariali (Ires, Irap, Iva ecc.) e contributi previdenziali ed assistenziali. Consente inoltre la verifica di alcune irregolarità che riguardano le somme pretese da Equitalia maturate dopo la data di notifica delle cartella qualora non sia stato previsto alcun piano di rateazione. Il software genera automaticamente una perizia pronta ed utilizzabile, completa di tutti i dati inseriti, dei risultati elaborati e commentati, della descrizione delle tecniche di analisi e ricalcolo impiegate e di un'approfondita ed aggiornata sezione di inquadramento normativo e giurisprudenziale.

rLa questione è estremamente complessa e delicata. Secondo un recente decreto di archiviazione del GIP di Modena nell'ambito di un procedimento che vedeva indagata la società di riscossione per usura da un lato si decreta che non si può rinvenire nella fenomenologia dell’agire di Equitalia nulla che possa essere ricondotto al corrispettivo di danaro o altra utilità: Equitalia svolse l’attività di riscossione di un debito pregresso maturato dal cittadino nei confronti di altro ente, ma dall’altro lato lo stesso giudice però è concorde nel ritenere che gli interessi praticati siano eccessivi rispetto al tributo originario: “La verità è che tutte le voci di interessi che si cumulano fanno effettivamente lievitare il dovuto a somme considerevoli e ciò viene vissuto dal debitore – alla luce della pessima congiuntura economica attuale – come una iattura ulteriore che ha un responsabile ben individuato in chi ha il compito – per tutti – di riscuotere l’intero debito.” Per tale motivo si è ritenuto opportuno indicare e calcolare il TAEG effettivo del rateizzo (tenendo conto di tutte le spese, come l’aggio) per verificare se e quanto il tasso sia superiore rispetto a quello stabilito dalla legge

La questione dell’anatocismo applicato da Equitalia è molto complessa e merita sicuramente un approfondimento. Come Lei ben sa esistono due tipologie ben distinte di interessi che maturano sul tributo: gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora. I primi sono calcolati nel periodo che va dalla naturale scadenza del pagamento del tributo fino alla data di notifica della cartella mentre i secondi da quest’ultima fino al momento del rateizzo. Ora, in violazione di quanto stabilito dall’art. 1283 c.c. che fa divieto di anatocismo, Equitalia calcola illegittimamente gli interessi di mora anche sugli interessi di dilazione di pagamento applicando di fatto l’anatocismo tributario. Per porre un freno a tale illegittimità è intervenuto il legislatore attraverso la L. 106 del 07/07/2011 art. 7 comma 2 sexies e 2 septies che dispone espressamente che gli interessi di mora si applicano solo “sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi”. Nonostante ciò Equitalia continua a perpetutare anatocismo dato che gli interessi di dilazione in caso di rateizzo, sempre in modo assolutamente illegittimo, sono comunque calcolati anche sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo precedentemente maturati. In questo caso il software ricalcola il piano rateale ed elimina l’effetto anatocistico quantificando il rimborso delle somme non dovute.

Il piano “alla francese” prevede tecnicamente l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi progressivamente decresce. Profili di illegittimità connesse all’utilizzo di un piano di ammortamento alla francese si verificano nel caso in cui la cadenza dei pagamenti non è annuale ma mensile, o comunque basata su frazioni di anno (bimestrale, trimestrale, semestrale…) comportando che, in virtù della corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale, il costo effettivo del finanziamento per il contraente non è pari al tasso stabilito da contratto (nel caso di specie dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) ma risulta essere superiore, ovvero si ha che il TAE (Tasso Annuo Effettivo) risulta superiore al TAN (Tasso Annuo Nominale). Per alcuni autori, inoltre, il piano di ammortamento alla francese nasconderebbe interessi anatocistici vietati dalla legge che renderebbero il contratto nullo. Il nocciolo della questione è comunque che la scelta di tale tecnica di calcolo da parte di Equitalia non è disciplinata da nessuna norma ma è stata decisa discrezionalmente da questa attraverso l’emanazione di una Direttiva di gruppo DSR/NC/2008/012del 27 marzo 2008 avente ad oggetto: Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo con la quale si dispone che: “Il piano di ammortamento dovrà essere predisposto con il metodo alla “francese”. Per tale motivo l’utilizzo di tale metodologia, comportando, in danno al debitore, la corresponsione di un interesse maggiore del dovuto rispetto a piani calcolati con tecniche alternative, è assolutamente illegittima ed inficia il piano di rateizzo. Queste problematiche possono essere desunte solo da un accurato esame tecnico del piano di ammortamento da parte di un professionista e comunque il contribuente non è dotato di tale preparazione contravvenendo così al suo diritto alla difesa. Il software offre all’utente la possibilità di ricalcolare il piano e di utilizzare la tecnica all’italiana che non comporta né anatocismo né interessi superiori alla legge con conseguente richiesta di restituzione delle somme illegittimamente corrisposte

La risposta è assolutamente affermativa.

Verifica Cartelle Equitalia ha una duplice funzione sia di ricostruzione di tutte le formule matematiche presenti nella cartella per capire come per esempio è stata applicata quella particolare sanzione o come sono stati conteggiati gli interessi di mora e l’aggio sia di strumento per simulare un eventuale ricalcolo che secondo il nostro ragionamento è più rispettoso dei dettami normativi. Si possono scegliere le modalità di ricalcolo degli interessi di mora e dell’aggio nonché stabilire sulla base di quale importo calcolare le quote di ammortamento del piano rateale, indicare un eventuale tasso sostitutivo (zero, legale, opzionale) e decidere la tecnica di calcolo delle rate (francese, italiana). Si può in tal modo neutralizzare l’effetto anatocistico derivante dalla capitalizzazione degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, optando ad esempio per il ricalcolo del piano a partire dal solo debito (con l’esclusione degli interessi di ritardata iscrizione che pertanto non saranno produttivi di ulteriori interessi). È possibile inoltre rideterminare gli interessi di mora escludendo dal computo dell’importo moratorio le sanzioni e/o gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. In relazione a ciascun aspetto del ricalcolo l’utente potrà comunque scegliere quelle che riterrà più opportuno tra una gamma esaustiva di opzioni, tramite un pannello estremamente semplice da utilizzare.

 

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