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Feb 10, 2017 |
Crisi D' Impresa | 

Concordato preventivo: raggiungimento della percentuale di soddisfazione di almeno il 20%. Alcune osservazioni in merito

Alcune osservazioni in merito al D.L. 27 giugno 2015, n.83 che ha stabilito ai fini dell’ammissibilità della proposta di cui all’art. 160 L.F. il principio che: “In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.”

Si tratta di una disposizione con il chiaro intento di porre un argine alla diffusa prassi di proporre dei concordati liquidatori con una soddisfazione minima se non irrisoria dei crediti chirografari. La norma in esame non opera per il concordato con continuità aziendale, in questo caso evidentemente sussistendo un favor legis nei confronti della continuità aziendale ed in considerazione del fatto che la proposta di concordato, sottoposta a votazione dei creditori, rappresenta pur sempre un accordo di natura privatistico che, nel caso di continuità aziendale, può apportare dei vantaggi per il creditore legati alla prosecuzione dell’attività di impresa (quindi alla prosecuzione di eventuali rapporti di fornitura etc.). Passando quindi all’analisi dell’obbligo per il debitore, nel caso di concordato liquidatorio, di assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari giova innanzitutto soffermarsi sul significato del termine “assicurare”.

E’ indubbio che con il termine “assicurare” il legislatore abbia inteso riferirsi non già ad una soddisfazione eventuale, subordinata cioè al realizzarsi di determinati eventi ma ad una soddisfazione effettiva, che deve cioè trovare nel piano una sua autonoma indicazione con conseguente vaglio del professionista che attesta la fattibilità del piano (cfr. nostro articolo di commento al Decreto del Tribunale Firenze - sezione fallimentare, 8 gennaio 2016 ). Altra questione che merita senz’altro approfondimento è quella relativa alla portata della norma in commento nel caso in cui dal debitore sia prevista la suddivisione in classi dei creditori chirografari, ovvero se la percentuale di soddisfazione del 20% debba essere assicurata dal piano per ciascuna classe

o se alcune di esse possano essere soddisfatte in misura inferiore alla soglia minima, purché la percentuale di soddisfazione complessiva dei crediti chirografari resti pari o al di sopra del 20%. Sulla possibilità di proporre nel piano di concordato una soddisfazione inferiore alla soglia minima del 20% per alcune delle classi in cui il debitore abbia eventualmente suddiviso i creditori chirografari, vi è una parte della dottrina (es. Nardecchia “Le modifiche alla proposta di concordato”) che giunge a conclusioni affermative, sulla scorta dell’assunto che, se così non fosse, allora la possibilità per il debitore di suddividere i creditori in classi, con percentuali di soddisfazione diverse tra loro, comporterebbe necessariamente l’assunzione di un obbligo di soddisfazione dei crediti chirografari superiore a quello complessivamente imposto dalla legge. Naturalmente non mancano le argomentazioni contrarie, di chi cioè sostiene che una volta che si sia ammesso che, tra le classi di creditori chirografari eventualmente formate dal debitore, ve ne possano essere alcune non soddisfatte nelle misura minima del 20%, si potrebbe tranquillamente addivenire ad un aggiramento della ratio della norma, posta evidentemente a tutela proprio dei creditori più deboli. D’altra parte la stessa dottrina è concorde nel ritenere che nel caso in cui il debitore non abbia previsto alcuna suddivisione in classi, la percentuale minima di soddisfazione del 20% va garantita a ciascun credito chirografario. Come si vede il tema è molto dibattuto e si auspica che ci sia un intervento chiarificatore da parte del legislatore con una norma di interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’art. 160 L.F., oppure il consolidarsi di una giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che quasi certamente prima o poi verrà investita del caso.

 

 

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