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Feb 10, 2017 |
Crisi D' Impresa | 

Concordato Preventivo: importanti novità in tema di transazione fiscale e falcidiabilità dell' iva

Attraverso una clamorosa pronuncia della Corte di Giustizia UE sembra finalmente sciogliersi positivamente l’annoso nodo legato alla presunta infalcidibialità del credito IVA in tema di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. proposta nell’ambito del piano di concordato preventivo redatto ex art. 160 L.F.

La pronuncia risolve uno dei temi più controversi in merito alla proposta di concordato preventivo concernente la presunta infalcidiabilità del credito IVA per via della sua ipotizzata “indisponibilità” da parte dell’amministrazione finanziaria. Da un lato infatti, il comma 2 dell’art. 160 della legge fallimentare ammette la possibilità di prevedere, con la proposta di concordato preventivo, il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati – tra i quali rientra anche l’erario – a condizione di non sovvertire l’ordine delle cause legittime di prelazione che, ai sensi dell’art. 2778 c.c., colloca le ritenute alla fonte e l’IVA, rispettivamente, al diciottesimo e al diciannovesimo grado e quindi in una posizione di assoluto sfavore il relativo credito erariale.

Dall’altro, l’art. 182-ter della legge fallimentare – nel contemplare la fattispecie della “transazione fiscale” – esclude la falcidia dei debiti per IVA e ritenute non versate, ammettendone solo la dilazione.

Questa contraddizione normativa ha sempre visto dottrina e giurisprudenza divise ai più alti livelli, al punto che sul tema vi sono da annoverare sentenze a sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 3676 del 17 febbraio 2010) cui sono seguite numerose altre pronunce della stessa Corte (nn. 22931/2011, 22932/2011, 7667/2012, 9541/2014 e 14447/2014) e addirittura una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n.225/2014), tutte in pratica favorevoli alla interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo circolare n. 19/E/2015).

In estrema sintesi, l’argomentazione principale sulla base della quale l’amministrazione finanziaria, supportata dalla giurisprudenza, ha sempre sostenuto l’impossibilità di falcidiare il credito IVA è quella relativa ad una presunta “indisponibilità” del credito IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria in quanto ciò avrebbe comportato la limitazione della riscossione di risorse proprie dell’Unione europea.

La pronuncia della Corte di Giustizia in comento però, minando alle fondamenta tale tesi, di fatto apre la strada ada un revisione significativa dell’orientamento giurisprudenziale finora tenuto in Italia.

"Una decisione importante che conferma esplicitamente la posizione dei commercialisti in materia di transazione fiscale". E' questo il commento del presidente dei commercialisti italiani, Gerardo Longobardi, alle conclusioni presentate il 14 gennaio 2016 dall'Avvocato Generale della Corte Giustizia UE (Eleanor Sharpston) nella causa C-546/14 [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine].

L'Avvocato Generale ha riconosciuto che i principi comunitari non precludono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, a condizione che un esperto indipendente attesti che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento.

Nelle scorse settimane, i commercialisti avevano formulato una proposta di riforma dell'istituto della transazione fiscale (art. 182-ter L.F.) - contenuta nel documento "Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi di impresa - Profili tributari" presentato alla Commissione Rordorf - che prevedeva proprio la possibilità di una "falcidia" del debito IVA.

"Le conclusioni rassegnate dall'Avvocato generale - spiega Longobardi - rappresentano una novità estremamente significativa. Per anni la giurisprudenza domestica aveva negato agli imprenditori in crisi la possibilità di pagamenti parziali del debito IVA, motivando questo rifiuto proprio perché si sarebbe trattato di limitare la riscossione di risorse proprie dell’Unione Europea. L'esplicita presa di posizione assunta nei giorni scorsi dall’Avvocato generale fa chiarezza sulla materia e rafforza la fattibilità della nostra proposta che ci auguriamo a questo punto trovi a breve spazio in un vedimento normativo".

 

 

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