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Feb 10, 2017 |
Crisi D' Impresa | 

Concordato preventivo: breve disamina

Un breve articolo sugli aspetti essenziali che caratterizzano Il concordato preventivo quale strumento di composizione della crisi d’impresa alternativo al fallimento.

Il concordato preventivo rappresenta uno degli strumenti di composizione della crisi d’impresa alternativi al fallimento (gli altri sono il piano attestato di risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e l’amministrazione controllata) ed è disciplinato dal Capo III della Legge Fallimentare (R.d. 16 marzo 1942 n.267 e successive modifiche) che all’art. 160, nel fissare i presupposti per l’ammissione alla procedura, stabilisce che: 

l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  • l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
  • la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (3) Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis (Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Le soglie dimensionali che l’azienda deve avere per accedere alla procedura, sono quelle di cui all’art. 1 della L.F., che ricordiamo essere i seguenti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000,00;
  3. avere avuto un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000,00

Il concordato preventivo si esplica in due varianti: c.d. “liquidatorio” e in “continuità”, a seconda che sia o meno prevista la continuazione dell’attività d’impresa. Nella sua versione liquidatoria, nella quale è previsto il rimborso dei debiti attraverso la liquidazione dell’intero patrimonio, si pone come strumento valido ed efficacie per estinguere il soggetto aziendale, senza però che il soggetto economico (imprenditore individuale o soci di società commerciale) subisca le pesanti conseguenze tipiche del fallimento, specie in ordine alla perdita della potestà amministrativa del patrimonio, sebbene una volta presentato il Piano di Concordato nasca il divieto di alienazione dei cespiti posti a garanzia dell’esecuzione del piano.

Ai sensi del primo comma dell’art. 161 L.F.:

“la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.”

E’ da notare come il comma 6 dell’art. 161 L.F. preveda che la domanda per l’ammissione alla procedura possa essere presentata riservandosi di presentare il piano di cui all’art. 160 L.F. in un secondo momento: si tratta del concordato c.d. “in bianco”. Quello che rende la procedura di concordato preventivo estremamente interessante per le aziende che si trovino in stato di crisi, al punto di essere stata fonte di veri e propri abusi, è il divieto posto a carico dei creditori anteriori alla data di presentazione del ricorso, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (c.d. “automatic stay”), dal momento che l’art. 168 L.F. esplicitamente stabilisce che:

“Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.”

 

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