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Nov 20, 2019 |
Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | 

Cassazione Civile, sez. I ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019, Rel. Campese Eduardo

Non sono previsti limiti alla durata del Piano del consumatore che può superare i 5 anni.

La ratio è quella di assicurare una maggiore tutela alle ragioni creditorie e di concedere una “seconda chance” al sovraindebitato.

La Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell’ introdurre le procedure di composizione della crisi (liquidazione del patrimonio, piano del consumatore, accordo di composizione della crisi), non ha previsto alcun limite massimo alla durata di tali procedure. A causa di questo vuoto legislativo, soprattutto nel caso del piano del consumatore, era stato individuato un limite implicito di 5-7 anni desunto in via interpretativa dalle procedure concorsuali maggiori. Tuttavia, non si può escludere a priori che gli interessi del creditore siano maggiormente tutelati con un piano del consumatore la cui durata vada oltre quella convenzionalmente prevista piuttosto che attraverso la vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Tipico è il caso in cui il piano prevede il pagamento integrale del debito mentre il patrimonio del debitore, aggredibile mediante esecuzione forzata, non è il grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore poiché il suo valore è pari o inferiore all’ ammontare totale di debiti.  Tale soluzione ha l’obiettivo di assicurare una maggiore tutela alle ragioni creditorie nonché di concedere una seconda opportunità al sovraindebitato meritevole e che non ha causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, valorizzando il principio ispiratore delle suddette procedure, il cd. second chance.

Download sentenza:  Cassazione Civile, sez. I ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019, Rel. Campese Eduardo

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