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Mar 10, 2017 |
Giurisprudenza | Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | 

Tribunale di Ravenna, sentenza del 10 marzo 2017. Est. Farolfi

Verifica della fattibilità giuridica ed applicazione delle regole della revisione contabile alla relazione di attestazione del professionista OCC.

Oltre alle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 7 l. 3/2012 Il tribunale è chiamato ad una verifica della fattibilità giuridica della proposta di piano del consumatore in termini non differenti come già previsto per il concordato preventivo, risultando del tutto inappropriata l’ammissione al voto di una proposta che risulti totalmente priva delle sue condizioni di ammissibilità e quindi non omologabile, non potendo ammettersi al voto una proposta che appaia priva di quelle condizioni minime che siano indispensabili, in caso di gradimento dei creditori.

Pur se non oggetto di specifica disciplina, alla relazione di attestazione del professionista OCC devono applicarsi le regole della revisione contabile seguite nel settore professionale di riferimento, che possono ritenersi riprodotte nei principi elaborati dal CNDCEC con riferimento alla più generale attestazione dei piani di risanamento e revisione di dati contabili prospettici, come evidenziato dai recenti “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, approvati definitivamente il 3 settembre 2014, va espressamente ritenuto il “giudizio di veridicità” dei dati aziendali.

Download Sentenza: Tribunale di Ravenna, sentenza del 10 marzo 2017. Est. Farolfi

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