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Nov 16, 2014 |
Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | 

Tribunale di Pistoia n. 4/14 del 17 novembre 2014

L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è omologabile anche qualora sussista altra procedura concorsuale a carico del Debitore proponente nella sua qualità di socio di azienda aderente alla procedura di concordato preventivo.

Nel caso di specie il Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli art. 7, 8 e 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 da parte dei Soci di una s.a.s. Agricola già sottoposta a procedura di concordato preventivo, verificato il presupposto del pagamento integrale dei creditori sociali nell’ambito della procedura di concordato preventivo, nonché la raggiunta maggioranza del 76% dei Creditori raggiunta sul contenuto della proposta, ha omologato l’accordo nonostante per la sua esecuzione sia prevista la distribuzione del residuo dell’attivo ripartibile in esecuzione del Piano di Concordato Preventivo già omologato. Sul punto decisiva appare l’attestazione di fattibilità nella relazione al piano compiuta dall’OCC nel quale la fattibilità del piano.

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