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Nov 2, 2016 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Altro | 

Tribunale di Macerata, sentenza n. 2327 del 2 novembre 2016, Est. Dott. Polimeni

L’azione tendente a far valere la nullità della clausola del mero rinvio agli usi su piazza (in un contratto di apertura di credito in c/c), in ordine alla misura di applicazione dell’interesse passivo e della commissione di massimo scoperto, applicabili al rapporto bancario e della clausola che prevede l’anatocismo alle suddette voci, è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 del c.c.

“(…) ai fini della corretta soluzione della controversia, trattandosi di questioni di merito, debbono essere esaminate e risolte le eccezioni di decadenza per la mancata contestazione dell’estratti di conto corrente ex. Art. 1832 del c.c. (…) di fatti è noto che la tempestiva contestazione dell’estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto traggono fondamento”

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