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Sep 7, 2017 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Inclusione della CMS nel calcolo del TEG | Altro | 

Tribunale di Lanciano, sentenza n. 283 del 07/07/2017, Est. Dott. Giovanni Nappi

Efficacia dei contratti monofirma ed esclusione delle cms dal calcolo del TEG per il periodo ante 2010

Il consulente tecnico di parte attrice cita la banca, parte convenuta, deducendo la mancata pattuizione in forma scritta degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e delle valute. Il Giudice respinge la richiesta di resituzione delle somme percepite in quanto “la forma scritta ad substantiam nei contratti bancari è posta a tutela del cliente parte debole; pertanto, la firma che deve essere presente nel corpo del documento contenente il regolamento contrattuale è quella del cliente, non quella della banca..”. Inoltre si eccepisce l’usurarietà delle condizioni pattuite a seguito di inclusione delle cms nella determinazione del TEG. Sul punto il tribunale osserva che “la cms, che pure rientra indubbiamente tra i costi del credito, deve essere esclusa dal calcolo del TEG per il periodo antecedente l’1 gennaio 2010..”

 Tribunale di Lanciano, sentenza n. 283 del 07/07/2017, Est. Dott. Giovanni Nappi

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