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Jan 23, 2017 |
Giurisprudenza Piano di Concordato | 

Tribunale Firenze - sezione fallimentare - Decreto 8 gennaio 2016

Concordato preventivo - Requisito del pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Interpretazione del termine “assicurare” da parte del Tribunale: limiti al controllo di merito nelle modalità di soddisfazione della proposta.

 Il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha, tra le altre cose, novellato l’art. 160 della legge fallimentare stabilendo l’obbligo di offrire, nella proposta di concordato preventivo, una soddisfazione pari ad almeno il 20% dei crediti chirografari.

Nel caso in esame, la società debitrice offriva ai chirografari la percentuale di soddisfazione superiore al 20%, e nella proposta di concordato testualmente asseriva:

“trattandosi di concordato ante-novella della legge 132/2015, si tratta di percentuale non garantita bensì presumibile/indicativa trattandosi di cessio bonorum e che pertanto, vedrà pagati tali creditori chirografari con il residuo attivo una volta pagati per intero i creditori prededucibili e prelatizi”.

Il Tribunale, chiarendo che invece alla proposta di concordato presentata dalla ricorrente si applica la nuova disciplina, in quanto la domanda è stata presenta in data 29/07/2015, statuisce che il limite del 20% di soddisfazione dei chirografari deve essere assicurato.

A tal proposito l’Organo giudicante fornisce una sua precisazione della portata della norma in esame, ovvero di cosa debba intendersi per “assicurare” e in che termini tale “assicurazione” debba essere accertata dal Tribunale, nonché quali debbano essere in concreto le indagini svolte dal Tribunale per vagliare la fondatezza della proposta concordataria, stabilendo che:

“[…] Il comma IV dell’art. 160 novellato deve essere letto nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari laddove per “fondatamente” deve intendersi una prospettazione a metà strada fra il concetto di garanzia e quello di ragionevole previsione[…]Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che la fattibilità del piano è presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso[…]Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati[…]A tale proposito la relazione del professionista appare regolare anche sul piano sostanziale in quanto del tutto idonea ad assolvere la funzione ordinamentale ad essa riservata[…]Inoltre, la fattibilità del piano è attestata in modo ragionato e convincente tenendo in debito conto tutti gli elementi di potenziale aleatorietà legati alla liquidazione del patrimonio.”

Download allegati: Tribunale Firenze - sezione fallimentare - Decreto 8 gennaio 2016

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