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Sep 18, 2007 |
Strumenti Derivati | 

Sentenza del Tribunale di Torino, n. 5928/07 del 18 settembre 2007, composizione collegiale

Se l’oggetto dell’accordo negoziale è rappresentato da “strumenti derivati”, gravano sull’intermediario (operatore qualificato), diversi obblighi informativi tra cui la cognizione dell’effettivo grado di rischio connesso alla specifica operazione di finanziamento. Di fatti in merito a tale obbligo, la banca dovrebbe sottostare al tenore letterale dell’art. 28 del regolamento Consob, laddove parla di “informazioni adeguate alla natura, ai rischi ed alle implicazioni delle specifiche operazioni o del servizio riguardo ai costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento all’adeguatezza in rapporto alla situazione dell’investitore”. Ragion per cui, l’intermediario non può ritenersi esonerato dagli oneri di informazione neppure nel caso di rifiuto dal cliente ed è tenuto al risarcimento del danno a favore di quest’ultimo nel caso in cui non assolva agli obblighi informativi cui è sottoposto.

“(…) dichiara risolti per fatto e colpa di Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., il contratto denominato Norme relative alle operazioni Interest rate swap, concluso tra le parti, in data 5 luglio 2000, dichiara e condanna Unicredit nella persona del suo legale rappresentante all’immediato pagamento alla parte attrice della somma 158.016,79 a titolo di risarcimento del danno….”

Download allegati: Sentenza del Tribunale di Torino, n. 5928/07 del 18 settembre 2007, composizione collegiale

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