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Apr 28, 2016 |
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Sentenza del Tribunale di Teramo n.561/16 del 28 aprile 2016, Est. Carla Fazzini

La mancanza nel contratto di apertura di credito in c/c delle pattuizioni attinenti la determinazione degli interessi, ne determina la nullità e la ricostruzione dei rapporti in oggetto applicando il tasso sostitutivo Bot.

“(…) la clausola degli interessi era nulla ab origine e per questo dall’accensione del c/c, tale nullità era stata integrata ex lege dall’art. 117 T.U.B secondo cui, ove il tasso ultra- legale degli interessi non sia stato validamente pattuito per iscritto, gli stessi sono dovuti nella misura ex. Art. 117 T.U.B.”

Download allegati: Sentenza del Tribunale di Teramo n.561/16 del 28 aprile 2016, Est. Carla Fazzini

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