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May 25, 2016 |
Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | Orientamento Contrario | 

Sentenza del Tribunale di Roma n. 10662 del 25 maggio 2016, Est. Dott. Carlomagno

Nel solco della oramai consolidata linea giurisprudenziale sono soggetti al raffronto con il tasso soglia anche gli interessi moratori.

“(…) Ne consegue la declaratoria di nullità della sola clausola che prevede il tasso di mora e l’operatività, limitatamente, alla sola previsione contrattuale relativa al tasso di mora, della sanzione di cui all’art. 1815 comma 2. La tesi della parte attrice, secondo cui la pattuizione di un tasso usurario determinerebbe la gratuità del mutuo, estendendosi la nullità della pattuizione degli interessi all’intero rapporto non ha fondamento (…) Per queste ragioni deve essere pronunciata la nullità della sola clausola del contratto sopra indicato che prevede il tasso moratorio, con la conseguenza che in caso di mora saranno dovuti i soli interessi legali”

Download allegati: Sentenza del Tribunale di Roma n.10662 del 25 maggio 2016, Est. Dott. Carlomagno

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