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Sep 15, 2014 |
Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | 

Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 15 settembre 2014

La proposta rispettosa della legge deve essere omologata ed eseguita

Se la proposta del c.d. “Piano del consumatore” è corredata dalla documentazione richiesta e rispettosa dei requisiti di ammissibilità contemplati dalla legge, il piano deve essere omologato ed eseguito anche laddove si riduca significativamente il debito nei confronti di Equitalia, unico creditore. Così si esprime il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 15 settembre 2014. La controversia ha origine da un ricorso presentato in relazione alla presentazione – da parte di un contribuente – di un piano per la composizione della propria posizione debitoria, osservante dei documenti e dei requisiti di ammissibilità ex artt. 7, 8 e 9 della l. n. 3 del 27 gennaio 2012. La proposta prevedeva il soddisfacimento del debito mediante vendita di una quota di immobile di proprietà del contribuente, operando così una sensibile riduzione del debito giustificata nella relazione integrativa. L’esdebitazione risulta una conseguenza automatica dell’esecuzione del piano, non prevedendo la legge un’espressa pronuncia in merito. A nulla vale la nota di Equitalia con cui si comunicava che la proposta non poteva essere omologata in quanto il contribuente aveva già proceduto alla vendita dell’immobile contemplata nella proposta. La proposta è rispettosa della legge e come tale deve essere omologata ed eseguita, senza contare che non si prevede la necessità di una ulteriore pronuncia giurisdizionale di esdebitazione.

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