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Mar 12, 2007 |
Strumenti Derivati | 

Sentenza del Tribunale di Arezzo del 12 marzo 2007, Est. Dott.ssa S. Afeltra

La mancanza del contratto quadro, richiesta ai sensi dell’art. 30 Reg. CONSOB 11522/98 è segno di inadempimento agli obblighi sulla trasparenza contrattuale a carico dell’istituto di credito bancario. All’interno del contratto quadro ci sarebbero dovuti essere gli elementi dai quali poter dedurre la modalità di costruzione e ricostruzione della provvista in caso di operazioni aventi ad oggetto derivati e warrant, in mancanza di tali elementi l’istituto di credito è tenuto al risarcimento del danno secondo il disposto dell’art. 1218 del c.c.

“Le violazioni effettuate dalla banca possono essere riassunte nei seguenti tre punti: 1. Mancanza del contratto quadro scritto; 2. Mancata consegna dei documenti sul profilo di rischio e sulle modalità di costituzione della provvista; 3.Mancata informativa circa le perdite superiori al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista, violazioni che si sostanziano in inadempimenti contrattuali a carico dell’istituto di credito bancario”

Download allegati: Sentenza del Tribunale di Arezzo del 12 marzo 2007, Est. Dott.ssa S. Afeltra

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