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Mar 11, 2016 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Anatocismo e Clausola di Reciprocità | 

Sentenza Tribunale di Venezia n. 510/16 del 11 marzo 2016, Est. Dott. Luca Boccuni

La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è invalida anche per i contratti stipulati successivamente alla Delibera CICR 2000 se non oggetto di specifica pattuizione, così come quella relativa alla remunerazione della commissione disponibilità fondi, qualora non specifichi criteri di calcolo conformi alla legge n.2 del 2009.

Con sentenza non definitiva, depositata il 22.2.2016, il tribunale di Venezia ha rimesso sul ruolo una causa intentata da un correntista contro la Banca, relativamente ad un conto corrente acceso nel corso del 2010.

Il Giudice rileva che i contratti, seppur successivi alla delibera Cicr 2000, non contengono valide pattuizioni per l’applicazione della capitalizzazione trimestrale delle competenze (anatocismo).

Non considera inoltre valida la pattuizione per la remunerazione della disponibilità fondi, formula verbale quest’ultima che nei contratti bancari spesso maschera la vecchia cms, abolita legge 2 del 2009, che ha eliminato la commissione di massimo scoperto per i conti correnti in rosso per meno di 30 giorni in quanto nel caso di specie

“i contratti accordati dall’Istituto bancario, pur prevedendo la remunerazione della banca in ragione dell’effettivo prelevamento della somma e dell’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi, non indicano alcunché in riferimento alla predeterminazione del corrispettivo del servizio di messa a disposizione delle somme, così come non prevedono il tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate”

Il Giudice, con la sentenza parziale e non definitiva in commento:

  • rigetta l’eccezione di nullità della citazione eccepita dalla Banca;
  • dichiara la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
  • dichiara il difetto di pattuizione scritta degli interessi ultralegali in riferimento al contratto di conto corrente;
  • dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative alla previsione della remunerazione della disponibilità fondi di cui ai contratti indicati e per l’effetto non dovute le somme addebitate all’attore.
  • rimette la causa in istruttori per la ctu.

Download allegati: Sentenza Tribunale di Venezia n.510/16 del 11 marzo 2016, Est. Dott. Luca Boccuni

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