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Oct 31, 2014 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Irrilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia per il calcolo del TEG | 

Sentenza Tribunale di Torino n. 20037/11 del 31 ottobre 2014, Est. Dott. Astuni

Nonostante la contraria previsione delle Istruzioni della Banca d’Italia, non autorizzate a derogare all’art. 644 c.p. e comunque operanti sul diverso piano della rilevazione del TEGM, la commissione di massimo scoperto deve essere considerata onere rilevante ai fini del riscontro di usurarietà della fattispecie concreta anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 2/2009.

"Non è manifestamente illegittimo, e non può quindi essere disapplicato, il metodo di calcolo del TEGM previsto al riguardo dalle Istruzioni della Banca d’Italia.”

Download allegati: Sentenza Tribunale di Torino n.20037/11 del 31 ottobre 2014, Est. Dott. Astuni

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