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Feb 17, 2014 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Inclusione della CMS nel calcolo del TEG | 

Sentenza Tribunale di Torino n. 1244/14 del 17 febbraio 2014, Est Dott.ssa Maurizia Giusta

L’osservanza alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento comporta la legittimità dell’operato della banca, in quanto porta a ritenere rispettato il principio della riserva di Legge.

Essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

"La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall’organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell’applicazione di tassi in misura usuraria.”

Si sostiene inoltre nel caso di specie la validità della commissione di massimo scoperto e si stabilisce che la stessa non vada in alcun modo inclusa nel calcolo del TEG da raffrontarsi al tasso soglia.

Download allegati: Sentenza Tribunale di Torino n.1244/14 del 17 febbraio 2014, Est Dott.ssa Maurizia Giusta

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