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Jul 25, 2014 |
Orientamento Favorevole | 

Sentenza Tribunale di Parma n. 26/13 del 25 luglio 2014, Est. Dott. Rogato

Il giudice stabilisce che quando l’interesse di mora viene calcolato non soltanto sulla quota capitale della rata corrisposta in ritardo bensì sull’intero importo dovuto (comprensivo quindi di interessi si deve determinare un parametro calcolato come la somma tra tasso corrispettivo e tasso di mora e procedere al confronto di siffatto parametro con il tasso soglia).

Nelle parole del giudice, se il tasso moratorio si applica “in aggiunta” a quello corrispettivo “allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti”. Sulla base di tali considerazioni il credito vantato dalla banca è stato ammesso al passivo della procedura fallimentare soltanto in riferimento alla sorta capitale.

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