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Mar 18, 2016 |
Indeterminatezza del tasso | 

Sentenza Tribunale di Napoli n. 7604/13 del 25 maggio 2015, Est. Dott. Massimiliano Sacchi

E’ fondata l’eccezione di nullità del contratto, per omessa indicazione dell’ISC (indicatore sintetico di costo). In proposito il Tribunale rileva che l’articolo 9 della delibera CICR del 4.3.2003, contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, stabilisce che “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo criteri indicati dalla Banca d’Italia".

[…]La Banca d’Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”. Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d’Italia, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, di cui l’opponente ha versato in atti una copia, in attuazione della delibera CICR dinanzi richiamata, al titolo X, disciplinano la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. In particolare, le stesse , all’articolo 8, l ’obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche[…]”

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