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Oct 30, 2013 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Indeterminatezza del tasso | 

Sentenza Tribunale di Milano n.13980 del 30 ottobre 2013, Est. Dott.ssa Riva Crugnola

Nullità delle clausole che determinano il tasso di interesse (con ammortamento alla francese) e conseguente sostituzione del tasso controverso con quello legale.

Nello specifico la massima evincibile dalla sentenza è la seguente : “Nel contratto di mutuo sono nulle le clausole di determinazione degli interessi che, pur apparendo di per sé analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi: tali clausole sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418, 1346 cc.

Tale indeterminatezza non comporta la nullità dell’intero contratto ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art.1284 cc, terzo comma, per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale”.

Il Tribunale, peraltro, ha escluso la disciplina sostitutiva ex art.117 d.lgs. 385/1993, settimo comma, trattandosi di norma applicabile all’ipotesi di “mancanza” di specifica pattuizione scritta, di pattuizione facente rinvio agli usi ai sensi del precedente sesto comma, ovvero all’ipotesi di pattuizione recante condizioni deteriori rispetto a quelle pubblicizzate, casi, tutti, non corrispondenti a quello in esame, in cui la clausola è nulla per avere un oggetto che manca dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità. 

L’orientamento era stato per lungo tempo quello di ritenere che, in caso di nullità per indeterminatezza della clausola avente ad oggetto la corresponsione di interessi ultra legali, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra banca e cliente dovesse essere effettuato utilizzando l'interesse legale sino alla data di entrata in vigore del TUB e, per il periodo successivo, impiegando il criterio fornito dall'art. 117 TUB e cioè applicazione del tasso minimo dei Buoni ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti. Tanto in considerazione della pacifica irretroattività delle norme di cui al Testo Unico Bancario. 

Per la determinazione del meccanismo sostitutivo della clausola di pattuizione degli interessi nulla, il Tribunale di Milano nella specifica fattispecie, ha, invece, ritenuto applicabile la previsione di cui all’art. 1284 cod. civ. trattandosi di ipotesi in cui vi è sì la pattuizione del tasso di interesse ma con una clausola il cui contenuto non indica il tasso in modo da renderlo determinato o determinabile in base a criteri precisi, obbiettivi ed univoci e, quindi, di ipotesi distinta da quelle per le quali si applica l’art. 117 TUB. 

Download allegati: Sentenza Tribunale di Milano n.13980 del 30 ottobre 2013, Est. Dott.ssa Riva Crugnola

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