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Oct 18, 2015 |
Rilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura | 

Sentenza Tribunale di Bari,19 ottobre 2015

Ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso applicato al mutuo deve tenersi conto anche della commissione per la penale di estinzione anticipata.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 1, V comma L. 108/96 il quale stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tien conto di ogni remunerazione, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Riportando per altro in sentenza la 350/13 della Corte di Cassazione secondo cui si stabilisce che ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge a qualunque titolo convenuti, ne consegue che ai fini della verifica dell’illeceità di pattuizione sul tasso convenuto nel contratto di mutuo “deve considerarsi non solo il tasso di interesse convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto….sia quelli certi come le spese di istruttoria che quelli eventuali quali possono essere i moratori e la commissione per estinzione anticipata.”

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