Sentenza Cassazione Civile n. 602 del 11 gennaio 2013
Rilevanza dell’usura sopravvenuta: "i tassi possono diventare usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento, non solo nel momento in cui sono pattuiti".
In particolare, la citata sentenza afferma il principio della possibile rilevanza dei tassi soglia, calcolati ogni trimestre da Banca d'Italia, anche in relazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/96 sull'usura.
“Valide dunque le… clausole contrattuali,… va richiamato l’art. 1 L. n. 108/96 che ha previsto la fissazione di tassi soglia… al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari (al riguardo Cass. 5324/2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli art. 1419, secondo comma e 1399 c.c., circa l’inserzione automatica delle clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia.” La Suprema Corte afferma altresì che la pronuncia della Corte di Appello di Roma, per la quale si è fatto ricorso in Cassazione, per le pattuizioni anteriori alla legge 108/96, “precisa correttamente l’illegittimità degli effetti, relativamente ai rapporti non ancora esauriti, con sostituzione del tasso divenuto usurario con il tasso soglia…”
In pratica la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui sono sì valide le clausole riguardanti gli interessi anteriori alla legge 108/96 ma afferma altresì il principio che esse, con il sopraggiungere dei successivi tassi soglia, divengono illegittime negli effetti a partire dal momento in cui intervengano i medesimi e più bassi tassi usurari, generandosi in tal modo un fenomeno di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. ed applicandosi da tale momento il tasso soglia corrispondente (in luogo del maggiore interesse contrattuale) rispetto alla porzione di rapporto non ancora esaurita, ad es. in ordine agli interessi moratori ancora dovuti.
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