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May 11, 2016 |
Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | 

Ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 92 del 11 maggio 2016

Al debitore in possesso dei requisiti di legge per accedere alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento prevista dalla L. n.3/2012, cui sia stata negata l'omologa del Piano del consumatore per ragioni legate alla non meritevolezza della propria condotta nel determinare il proprio stato di sovraindebitamento, spetta comunque la facoltà di presentare la proposta di accordo con i creditori di cui all'art. 7 comma 1 della legge medesima.

Con ricorso depositato in data 03.07.2015, dei coniugi debitori, qualificabili come consumatori ex art. 6 comma b) L. n.3/2012 e residenti nella Circoscrizione del Tribunale di Cagliari, hanno presentato un Piano del Consumatore ai sensi dell’art. 7 comma 1 bis L.n.3/2012 ed hanno chiesto al Tribunale l’omologazione ai sensi dell’art. 12 bis della legge medesima. In via subordinata hanno chiesto che, nell’ipotesi in cui il tribunale non avesse ravvisato la meritevolezza, il piano proposto venisse convertito in proposta per l’accordo dei creditori di cui al comma 1 dell’art. 7 L. n.3/2012. 

Con decreto emesso in data 6.7.2015, il giudice designato, tra l’altro, ha disposto la sospensione del procedimento di esecuzione forzata promosso da uno dei creditori.

Con l’ordinanza reclamata, il giudice designato non omologava il piano presentato, dichiarando quindi l’inefficacia del provvedimento di sospensione del procedimento di esecuzione forzata ritenendo la condotta dei debitori non meritevole di accedere al beneficio dell’esdebitazione previsto dall’art. 14 ter decies della L.n.3/2012 e quindi alla omologa del piano presentato. Il Giudice di prime cure, argomentava infatti che:

 

“[…]sussistono, ad avviso di questo giudice, le circostanze ostative all’omologa del piano, ovverosia l’aver colposamente determinato o comunque notevolmente aggravato il proprio sovrindebitamento, medinate l’assunzione, quantomeno dal 2012, di obbligazioni da parte del consumatore senza che vi fosse la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”.

 

I debitori presentavano allora reclamo al Tribunale con le seguenti motivazioni: 

  1. La insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione sulla mancanza di meritevolezza.
  2. Col secondo motivo, i ricorrenti censuravano il provvedimento impugnato per avere omesso il Giudice di esaminare ed accogliere la domanda subordinata di convertire la proposta di “piano del consumatore”, in ipotesi di diniego dell’omologa, in “accordo con i creditori”, del quale la proposta porta tutti i requisiti ed i presupposti di legge 

Il Tribunale adito, in seduta collegiale, rigettava il reclamo dei debitori in merito al primo punto a cagione della condotta degli stessi nell’accendere nuovi finanziamenti, quando già era chiaro che non sarebbero stati in grado di rimborsare neppure quelli esistenti, a nulla rilevando in questo la condotta deficitaria delle società finanziarie concedenti credito, relativamente alla corretta valutazione del merito creditizio dei debitori, mentre accoglieva il reclamo con riferimento al secondo punto. Più nel dettaglio, argomentano i Giudici che:

 

“Il primo giudice, dopo avere negato l’omologa, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata. Il provvedimento impugnato risulta pertanto affetto dal vizio di omessa pronuncia e spetta in tal caso al tribunale il vaglio della domanda nel merito quale giudice dell’impugnazione, nei limiti che verranno in seguito chiariti[…]Alla luce di questi argomenti, ritiene il tribunale non sussistere alcuna ipotesi di inammissibilità per il caso in cui, presentata una proposta di piano del consumatore, e non omologato il piano, il debitore si determini a perseguire una diversa modalità di composizione della crisi mediante un accordo con i creditori. La domanda può essere proposta tanto con ricorso autonomo e successivo al diniego dell’omologa, quanto con il medesimo ricorso con il quale è stata presentata la proposta di piano, subordinatamente al diniego di omologa, non risultando alcun impedimento e divieto processuale, a patto che sussistano sin dall’inizio tutti i presupposti ed i requisiti di legge per accedere alla procedura chiesta in subordine[…]

 

La pronuncia in commento è estremamente interessante in quanto stabilisce un principio di interpretazione ermeneutica delle norme contenute nella L. n.3/2012, con riferimento al rapporto intrinseco tra le diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in essa previste. Di fatto, i giudici cagliaritani chiariscono che il debitore-consumatore può alternativamente presentare un Piano del consumatore ex art. 7 comma 1 bis L. n.3/2012 oppure, e questo può accadere sia in prima istanza che eventualmente in subordine, nel caso in cui il Giudice adito non omologhi il Piano, un accordo con i creditori ex art. 7 comma 1 della legge medesima. Non solo. Dall’articolato ragionamento espresso dai Giudici del Collegio di Cagliari si evince anche un altro interessante principio che è il seguente: mentre nel Piano del consumatore, non essendo necessario l’accordo con i creditori e potendo esso essere omologato anche in mancanza di accordo con questi ultimi, la condotta del debitore, ovvero la valutazione in via autonoma da parte del Giudice del grado di meritevolezza della condotta del debitore nel causare lo stato di sovraindebitamento è rilevante e può spingersi fino al diniego dell’omologa del piano ai sensi dell’art. 12 bis della L. n.3/2012, così non è in caso di giudizio sull’omologa dell’accordo con i creditori ex art. 12 L. n.3/2012. Questo in quanto, essendo tale ultima procedura sottoposta all’approvazione dei creditori, ex art. 11 comma 2 L. n.3/2012, l’attività di valutazione del Giudice rispetto sia alla condotta del debitore sia al contenuto effettivo della proposta, risulta meno pregnante e significativamente ridotta proprio per via del coinvolgimento diretto dei creditori nel raggiungimento dell’accordo, ovvero per via del manifestarsi di una precisa volontà negoziale delle parti, espressa nelle forme e nei modi di cui all’art. 11 L. n.3/2012 per cui al debitore – consumatore al quale sia stata negata l’omologa del Piano del consumatore non è di fatto preclusa la possibilità di presentare una proposta di accordo con i creditori.

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