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May 23, 2017 |
Irrilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura | 

Ordinanza Tribunale di Trani, del 11 gennaio 2017, Dott. Ivan Barlafante

La commissione per estinzione anticipata può essere computata ai fini dell’usura qualora concretamente applicata

In tema di usura, la cd. commissione per estinzione anticipata, secondo il principio dell’effettività degli oneri eventuali, può essere computata ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia solo quando, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata, trattandosi di onere eventuale.

Sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi corrispettivi del finanziamento remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.

 

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