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Apr 3, 2015 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Anatocismo e Clausola di Reciprocità | 

Ordinanza Tribunale di Milano n. 3562/15 del 3 aprile 2015, Est. Dott.ssa Laura Cosentini

Illegittima applicazione bancaria delle clausole anatocistiche a partire dal 01 gennaio 2014. Il Tribunale di Milano, con le due Ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015, ha affermato che il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario, previsto dalla lettera b) dell’art. 120 TUB è da intendersi già in vigore, e questo sin dal 1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha modificato l’art. 120 del TUB).

Le due ordinanze collegiali del Tribunale di Milano, sono rese a seguito di ricorso cautelare promosso da un’associazione di consumatori, di fatto sanciscono un importante principio in materia di anatocismo.

“La disposizione in esame non può che leggersi, nel senso di rigorosa esclusione dell’anatocismo dei rapporti bancari, ciò dedotto sulla base della mera interpretazione letterale, gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori, in forza del quale è difficile assegnare significato diverso se non di esclusione dell’anatocismo. Viene pertanto accantonata in merito la versione del secondo comma dell’art. 120, che rimetteva al CICR di stabilire criteri e modalità per la produzione di interessi sugli interessi scaduti, espressione che all’art.1283 c.c. definisce l’anatocismo e che oggi, non è più riproposta nella norma in esame che si limita a parlare di produzione di interessi. Interpretazione coerente con la relazione presentata dalla proposta di legge alla Camera, nella quale era chiarito che la proposta di legge intendeva sancire l’illegittimità della prassi bancaria dell’anatocismo. La voluntas legis è riscontrabile nella mancata conversione in legge dell’art. 31 D.L. 91/14; il quale aveva reintrodotto la legittimità dell’anatocismo bancario. Di fronte a simili risultanze non è possibile condividere l’opzione proposta dalla banca resistente, che esclude la precettività della norma e ne subordina l’applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR”

Con l’affermazione di cui sopra si rimarca il divieto dell’anatocismo bancario e si sottolinea che nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata del divieto pena ammettere, che una norma primaria possa in tutto o in parte essere derogata da un disposizione di carattere secondario ad essa sotto ordinata.


(…) “ E’ altresì ragionevolmente esigibile da parte di un operatore qualificato come un istituto di credito, dotato di uffici legislativi interni e direzionali una condotta prudenziale, che tenga conto di tutti gli elementi ermeneutici a disposizione, condotta che deve essere in linea con il favor del consumatore, come oramai introdotto da un ventennio di disposizioni legislative e regolamentari anche nel settore bancario. (…) Ad avviso del collegio, non sussistendo giustificazione della condotta omissiva dell’odierna resistente, non può che concludersi che per la scorrettezza dell’operato della banca. (..) Trasfondendo tali principi è da accogliere l’ordine alla resistente di pubblicare sulla home page del proprio sito internet avviso con dispositivo della seguente ordinanza, diretto ad informare tutti i consumatori, che con decorrenza 1.1.14, per il contratto di conto corrente denominato (…), è vietata qualsiasi forma di anatocismo riferita agli interessi passivi”

Download allegati: Ordinanza Tribunale di Milano n.3562/15 del 3 aprile 2015, Est. Dott.ssa Laura Cosentini

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