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May 23, 2017 |
Irrilevanza della conclusione anticipata ai fini dell'usura | 

Ordinanza Tribunale di Cosenza, del 6 marzo 2017, Pres. Lento

La penale di estinzione anticipata non è rilevante ai fini della L. 108/1996 ove il mutuo risulti in corso

Nel caso di specie, i mutuatari presentavano reclamo al Collegio avverso l’ordinanza che rigettava la richiesta di sospensione delle rate del mutuo fondiario ipotecario per usurarietà dei tassi e delle commissioni pattuite.

Qualora il mutuo risulti ancora in corso, l’applicazione della commissione per estinzione anticipata del contratto, non può essere prospettata a sostegno del pregiudizio grave ed imminente giustificativo della connessa richiesta di pronuncia giudiziale in via di urgenza.

La mera produzione in giudizio di una perizia di parte, non acquisita nel contraddittorio delle parti, non è sufficiente a prospettare l’esistenza di un pregiudizio grave ed imminente a carico dei mutuatari.

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