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Oct 22, 2015 |
Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | Orientamento Contrario | 

Decisione Arbitro Bancario finanziario n. 8097- Collegio di Milano, seduta del 22 ottobre 2015

Con reclamo datato 24.03.2014, il ricorrente richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, denuncia l’applicazione di un tasso globale applicato al finanziamento superiore alla soglia, detto tasso lo rileva quale somma tra il corrispettivo 4,7% ed il moratorio 5,75% per un totale del 10,45% (la soglia del periodo pari a 7,76%).

Il Collegio disattende la possibilità di sommare i due tassi d’interesse evidenziando che interessi corrispettivi e moratori non hanno stessa natura. La ragione della decisione risiede nell’assunto che i corrispettivi sono stabili in dipendenza dell’equilibrio economico a restituzione di una somma erogata a scadenze prestabilite, mentre i moratori subentrano in via suppletiva e risarcitoria. Per le ragioni sovraesposte il Collegio non accoglie il ricorso.

Download allegati: Decisione Arbitro Bancario finanziario n.8097- Collegio di Milano, seduta del 22 ottobre 2015

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