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Mar 13, 2015 |
Inclusione delle spese e degli oneri assicurativi per il calcolo del Teag | 

Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Roma, seduta del 13 marzo 2015

Il collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’illegittima determinazione del TAEG nella parte in cui l’intermediario non considera il costo della polizza assicurativa “vita e infortuni”. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, da ciò ne consegue l’applicazione del 6°,7° comma dell’art. 125-bis T.U.B.

La clausola relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma. L’intermediario quindi deve provvedere a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente medesimo, ai sensi del TAEG così rideterminato.

Il ricorrente stipula un contratto di finanziamento, con l’intermediario e contestualmente stipula, due polizze assicurative una “vita ed infortuni”, l’altra indennitaria (rischi di salute). Il ricorrente contesta la mancata inclusione nel calcolo del TAEG dei costi relativi alle due polizze; chiede quindi all’intermediario la restituzione di quanto pagato in eccedenza e la rideterminazione del piano di ammortamento. Il collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’illegittimità della determinazione del TAEG nella parte in cui non considera il costo della polizza assicurativa “vita e infortuni” e dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente l’eventuale eccedenza rispetto a quanto già pagato, previa rideterminazione degli importi dovuti. “ (….) si tratta di due polizze collettive inscindibili (vita ed infortuni), la cui durata coincide con la durata del finanziamento. Il premio viene pagato in via anticipata dall’intermediario per conto del cliente, il quale lo rimborsa poi secondo il piano previsto nel contratto di finanziamento. Orbene, ad avviso del collegio il complesso degli elementi sopramenzionati inducono a ritenere che la polizza rientri nell’ambito di applicazione del D. M. 8 luglio 1992, art.2 –comma 3; trattandosi di assicurazione imposta al creditore intesa ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione”

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