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Dec 5, 2013 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | 

Decisione Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli n.125/14 del 5 dicembre 2013

Gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia.

L’interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, nella formazione del c.d. tasso soglia.

Oltre ad essere espressamente esclusi dal calcolo del TEGM, infatti, questi si pongono su un piano profondamente diverso rispetto agli interessi corrispettivi e non sono determinanti nella concessione del credito.

Infatti, il dato testuale contenuto nell’art.1 del d.l. 29.12.2000, n.394 (conv. Dalla l.28.02.2001, n.24) per il quale, ai fini dell’usura, si fa riferimento agli “interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o convenuti, a qualunque titolo” non può cancellare il forte legame che esiste tra erogazione del credito ed usura e, soprattutto, non può snaturare la funzione degli interessi moratori.

Questi ultimi assolvono, dal punto di vista del debitore, ad un ruolo essenzialmente dissuasivo, ricordandogli che l’inadempimento comporta per lui un aggravio dell’onere, mentre, dal punto di vista del creditore, assumono un ruolo puramente risarcitorio, non rappresentando un vero e proprio corrispettivo del credito erogato.

Per il cliente, la concreta applicazione degli interessi moratori dipende, in definitiva, solo dal proprio comportamento e ciò conferma che si è al di fuori del fenomeno dell’usura.

Se il giudizio circa la presenza dell’usura va effettuato al momento della pattuizione degli interessi, va considerato che, all’atto della stipula, gli interessi moratori si configurano quali interessi solo virtuali, ragion per cui va verificato come essi vengano determinati.

Generalmente gli interessi moratori maturano su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente dal momento dell’inadempimento. Ciò vuol dire che l’inadempimento fa nascere un’obbligazione a latere che ha sua vita autonoma rispetto alle rate, le quali proseguono (se adempiute) secondo il piano di ammortamento.

Al momento dell’inadempimento, ci si trova al cospetto dell’unica obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale e interessi, senza che questi ultimi possano essere considerati separatamente.

In conclusione, non si verifica alcuna sommatoria di interessi (corrispettivi e moratori), atteso che gli interessi di mora operano sull’unico debito esistente.

Tale peculiare configurazione esclude alla radice anche la sussistenza di alcun fenomeno di anatocismo, dacché di anatocismo dovrebbe discutersi – e non di usura – qualora si considerassero capitale ed interessi oggetto di separate obbligazioni, sulle quali debba applicarsi l’interesse moratorio.

L’inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito, per cui non viene a concretizzarsi alcuna sommatoria di interessi, dato che gli interessi moratori operano sull’unico debito.

Download allegati: Decisione Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli n.125/14 del 5 dicembre 2013

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