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Jan 23, 2017 |
Giurisprudenza Piano di Concordato | 

Corte di Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 11423, 22 maggio 2014

Ammissibilità del piano concordatario: il sindacato del giudice non può sconfinare nella valutazione di merito circa le modalità di soddisfazione della proposta.

A seguito della declaratoria ex art. 162 L.F. di inammissibilità della proposta di concordato presentata da una società, quest’ultima ha fatto ricorso in Cassazione impugnando i motivi della decisione sostenendo che: “nel valutare l’adeguatezza della relazione del professionista attestatore, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, avrebbero in sostanza operato un giudizio di merito sulla fattibilità economica del piano di concordato, che prevedeva l’affitto dell’azienda debitrice ad altra società, la cui effettiva capacità economico-patrimoniale a far fronte alla situazione, e quindi a corrispondere i canoni d’affitto necessari all’adempimento della proposta concordataria, non poteva esser vagliata direttamente dal giudice. La complessiva censura va accolta sotto l’assorbente profilo delle norme di diritto. Sulla questione della rilevabilità d’ufficio del difetto di fattibilità del piano concordatario si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza n.1521 del 2013, alla quale occorre dunque rifarsi[…]Il sindacato del Giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l’impianto generale prevalentemente contrattualistico dell’istituto del concordato. Di conseguenza le Sezioni Unite Con riferimento alla fattibilità economica, il sindacato officioso del giudice concerne la sola verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole.”

Download allegati: Corte di Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 11423, 22 maggio 2014

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