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Jun 7, 2016 |
Corte di Cassazione - Sentenze Fondamentali sull'Usura | 

Corte di Cassazione, Sezione I civile n. 11638 del 07 giugno 2016, Composizione Collegiale

Il mancato pagamento della rata di un mutuo non determina più l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario.

Precisa la corte: “(..) nel sistema legislativo previgente la capitalizzazione del credito per interessi corrispettivi era espressamente prevista dalla normativa di settore che nel tempo ha disciplinato i rapporti di mutuo fondiario…Il T.U.B. fornisce ora all’art. 38 la nozione di credito fondiario e non detta come in passato alcuna disposizione che preveda per le somme dovute a titolo di rimborso per le rate di ammortamento dei mutui fondiari, comprensive di capitali ed interessi, producono, di pieno di diritto interessi dal giorno della scadenza…(..) deve pertanto concludersi con l’entrata in vigore del T.U.B , la struttura del credito fondiariop ha perso le connotazioni nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all’art. 1283.”

Download allegati: Corte di Cassazione, Sezione I civile n.11638 del 07 giugno 2016, Composizione Collegiale

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