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Jan 23, 2017 |
Giurisprudenza Piano di Concordato | 

Corte di Cassazione, Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3482

E’ inammissibile una proposta di concordato laddove la soddisfazione dei crediti proposta sia connotata da una rilevante alea per quanto concerne l’attivo patrimoniale realizzabile, essendo questo, secondo quanto esposto nel piano.

Collegato ad eventi realizzativi incerti, consistenti nella riscossione di un credito verso terzi e nella vendita di partecipazioni societarie, senza che alcun accordo preventivo li comprovasse, stante che tali poste attive nemmeno figuravano per intero e con definitiva disponibilità nel patrimonio della società.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una società che si era vista dichiarare il fallimento ai sensi dell’art. 162 L.F. sia dal Tribunale di primo che di secondo grado, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato per via di un piano carente sotto il profilo della identificazione del vantaggio economico per i creditori e dell’attivo realizzabile con tempi certi.

In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza.

“[…]la parte non ha offerto, pur prospettandone l’aggiramento, alcuna ragione nuova o insufficientemente considerata dall’applicato indirizzo nel giudizio di legittimità, secondo il quale in materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati: sicché l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura, (e della liquidazione, in caso di concordato liquidatorio), equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177 co.3 L.F. costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, co.2 L.F. (cui nel caso la parte non è nemmeno ricorsa) tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo di beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta[…]Il debitore non ha dimostrato che la misura e il tempo di corresponsione degli interessi da ritardo di per sé neutralizzassero ogni perdita economica che ciascun creditore pagato in ritardo comunque subisce.[…]Il giudice di merito ha invero decisivamente accertato che la realizzazione degli attivi sopra citati era incerta, poiché essi nemmeno figuravano per intero e con definitiva disponibilità nel patrimonio della società[…]”

Download allegati: Corte di Cassazione, Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3482

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