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Feb 1, 2016 |
Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | 

Corte di Cassazione Sentenza n. 1869 del 1 febbraio 2016

Piano del consumatore: può presentarlo anche chi esercita attività d’impresa

Il comma 3 dell’art. 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, definisce il consumatore come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventuale svolta”.

Con sentenza del 1 febbraio 2016 n. 1869 la suprema Corte di Cassazione ha precisato la qualifica di consumatore per la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012. La vicenda nasce nell’ambito di un ricorso contro la decisione del Giudice di merito (Trib. Monza 2.4.2014, R.G. n. 6/2013) che, nel rigettare il reclamo del debitore avverso il decreto (di non sospensione) emesso il 13.11.2013 dal giudice (monocratico) del sovraindebitamento del medesimo tribunale, confermava la estraneità del ricorrente alla nozione di consumatore di cui all'art. 6 co.2 l. n. 3/2012 in ragione della natura delle obbligazioni contratte (e successivamente all'esaurimento negativo di altro tentativo di composizione della crisi da sovraindebitamento).

Il giudice di merito ha ritenuto di dover dare interpretazione letterale alla locuzione "esclusivamente" di cui alla citata norma, per la quale è consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, conseguendone che la persona fisica che abbia contratto obbligazioni composite potrebbe solo accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi o a quella di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 10 ovvero 14 ter della legge. n. 3 del 2012 e di escludere che il piano del consumatore possa riferirsi ad oneri tributari in genere, piuttosto afferendo a quelli non derivanti da attività professionale (invece svolta dal ricorrente in regime di partita IVA) e che l'obbligatorietà del piano per tutti i creditori, a prescindere dalla loro approvazione, impone al tribunale un controllo severo sull'assenza di colpa nella causazione del sovraindebitamento e sulla fattibilità del piano. La conseguente reiezione della domanda doveva perciò essere confermata poiché il Debitore: non era nelle condizioni soggettive di accesso al piano del consumatore (avendo poste debitorie per IVA e tributi da attività professionale), il suo piano era svantaggioso per i creditori (rispetto alla liquidazione del patrimonio, di cui non intendeva privarsi quanto all'unico bene di valore), la relativa durata era eccessiva (15 anni).

Con la pronuncia in commento, la Corte ha chiarito che ai fini della legge n.3 del 2012: “consumatore potrebbe in astratto anche essere un imprenditore (che rientri, per ragioni di coerenza rispetto al collegamento tipologico in negativo rispetto ai requisiti del r.d. n. 267 del 1942 e di quelli speciali dedicati all'imprenditore commerciale, all'interno delle soglie dimensionali del sistema concorsuale minore in oggetto e per le regole temporali di accesso ivi previste) ovvero un professionista (non importa se ordinistico o meno), come si ricava dalla previsione di eventualità dell'esercizio di simile attività tratteggiata nel cit. art. 6. Va però stabilito se siffatta circostanza appartenga unicamente ad un profilo di più intensa, ma pregressa, soggettività economica oppure possa essere sospinta sino a ricomprendere altresì il professionista o l'imprenditore, sia pur senza più debiti originati da quell'attività e con debiti invece solo 'comuni' da ristrutturare, secondo la legge speciale, dunque questa volta nella veste esclusiva di consumatore indebitato.”

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