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Jan 24, 2017 |
Giurisprudenza Verifica Cartelle Equitalia | Altro | 

Consiglio di Stato Sez. IV, Sent. n. 5410/2015 del 30/11/2015

Sussiste in capo ad Equitalia l’obbligo di conservare le cartelle di pagamento per tutto il periodo in cui il credito non sia stato recuperato.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che Equitalia ha l’obbligo di conservare le cartelle di pagamento oltre i cinque anni e per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato. L’obbligo quindi di conservare gli atti per cinque anni ai sensi dell’art. 26, co. 4 D.P.R. n. 602/1973, è un mero obbligo minimo di conservazione e non un termine massimo in quanto la stessa sentenza afferma che Equitalia ha l’obbligo di conservare le cartelle di pagamento per dieci anni, periodo di prescrizione ordinaria che decorre dal momento in cui si rende nota la pretesa erariale.

L’estratto di ruolo non può sostituire la cartella di pagamento in quanto documenti differenti

Il Consiglio di Stato afferma che il contribuente ha sempre il diritto di chiedere l’esibizione di tutti gli atti amministrativi relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possono emergere vizi sostanziali e procedimentali tali da palesare l’illegittimità della pretesa impositiva. L’accesso agli atti non può essere soddisfatto dall’esibizione dell’estratto di ruolo messo a disposizione da Equitalia dal quali non può desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione. 

Download allegati: Consiglio di Stato Sez. IV, Sent. n. 5410/2015 del 30/11/2015

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