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Sep 14, 2016 |
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Commissione Tributaria provinciale di Milano, sentenza n. 7362 del 14/09/2016

I tributi erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c. e si prescrivono con il decorso del termine di dieci anni dalla data di liquidazione ed iscrizione a ruolo. Il termine prescrittivo viene interrotto dalla data di notifica della cartella. Ne deriva che dalla data di notifica dell’atto di intimazione si interrompe la prescrizione per i tributi intimati ma, non per interessi e sanzioni sui tributi dovuti. Di fatti per questi ultimi la prescrizione a norma dell’art. 2948 n 4, rientra nel termine breve dei cinque anni anche se la prescrizione del credito principale sia quella ordinaria (vale a dire i dieci anni).

“(…)La ricorrente deve pagare l’importo dei tributi, debbono essere annullati gli interessi e le sanzioni in quanto soggetti a prescrizione”

Download allegati: Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza n.7362 del 14 settembre 2016

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