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Feb 17, 2017 |
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Commissione Tributaria Provinciale Pavia, Sentenza n. 507 del 17/02/2017

Annullamento di atto di iscrizione di ipoteca su immobile del contribuente se questo è l’unico immobile del debitore.

L’art. 76 del D.L. 59/2013 (c.d. decreto del fare) inibisce l’espropriazione “se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 o A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risieda anagraficamente”. Dunque, nell’impossibilità di procedere all’espropriazione dell’immobile, deve ritenersi preclusa ad Equitalia anche la possibilità di procedere ad iscrizione d’ipoteca.

Condanna Equitalia anche al pagamento delle spese di lite.

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