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Jan 30, 2017 |
Verifiche Cartelle Equitalia | 

Commento all'ordinanza del Tribunale di Potenza del 04.01.2016

Sulle illegittimità dei calcoli effettuati nella cartella di pagamento sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. L'impugnazione della cartella può essere fatta valere in qualsiasi momento anche ben oltre i termini decadenziali di legge.

In relazione alla domanda di accertamento della illegittimità delle somme pretese da Equitalia a titolo di interessi, aggio e spese su tributi e contributi previdenziali nonché la restituzione di quelle versate indebitamente, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. La controversia, infatti non ha ad oggetto pretese tributarie dello Stato che non sono in contestazione, ma le somme aggiuntive dovute per gli interessi di mora, per l’aggio e altre spese derivanti dalla procedura di riscossione.

Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza con una ordinanza resa in data 04.01.2016, depositata il 07.01.2016, nell’ambito di un procedimento ex art. 702 bis cpc proposto da una società contribuente nei confronti di Equitalia spa.

Testualmente: “In relazione alla fattispecie in esame, avente ad oggetto la domanda di accertamento delle illegittimità delle somme pretese da Equitalia a titolo di interessi e spese nonché la restituzione di quelle versate indebitamente, debba dirsi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario”

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Il caso.
A seguito dell’emissione di cartelle esattoriali nei confronti della società contribuente, questa chiedeva ed otteneva da Equitalia la rateizzazione degli importi dovuti, con distinti piani di rateizzo. Sottoposti i conteggi a consulenza di parte, emergeva che il metodo applicato da Equitalia dava origine, di fatto, a numerose illegittimità con conseguente notevole lievitazione degli importi dovuti:

  • Anatocismo tributario;
  • Errori nel calcolo delle Ulteriori somme aggiuntive e interessi di mora su Contributi e Premi;
  • Illegittimo calcolo degli interessi di mora e dell’aggio sulle sanzioni effettuato contra legem - art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
  • Utilizzo per il rateizzo del piano di ammortamento alla francese anziché all’italiana;
  • Indeterminatezza del tasso di dilazione utilizzato per il rateizzo.

Da qui la decisione di adire il Tribunale Ordinario (e non già il Giudice Tributario) onde ottenere la declaratoria dell’accertamento della illegittimità delle somme pretese da Equitalia a titolo di interessi, aggio e spese e la conseguente restituzione delle somme indebitamente versate. L’ordinanza, che rappresenta un’assoluta novità nella materia, rende, per la prima volta, possibile la contestazione delle somme pretese da Equitalia a titolo di interessi di mora, aggio ed altre spese, svincolandola dalla impugnazione della cartella esattoriale. In altri termini, tale contestazione può essere effettuata ben oltre il termine decadenziale previsto per la impugnazione della cartella (60 giorni per i tributi e 40 giorni per i contributi Inps), dando così la possibilità ai contribuenti che non intendano contestare il tributo o il contributo dovuto, di tutelare le proprie ragioni anche in sede civile. Nella fattispecie le cartelle si riferivano ad un arco temporale che andava dal 2005 al 2014.

In questo modo tutte le cartelle notificate da Equitalia sono suscettibili di eventuale revisione senza nessun termine decadenziale con conseguente sensibile riduzione delle somme dovute.

 

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