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Oct 17, 2019 |
Corte di Cassazione - Sentenze Fondamentali sull'Usura | 

Cassazione Civile, III sez. n. 26286 del 17 Ottobre 2019

Il tasso di mora concorre all’analisi dell’usura contrattuale alla stregua degli interessi corrispettivi confrontandolo con la relativa soglia usura, costruita maggiorando il TEGM così come previsto dalle istruzioni Banca Italia

A seguito di tale verifica, trovano applicazione sia l’art.1815 (l’azzeramento degli interessi) che l’art 1384 c.c. (riduzione ad equità, reductio ad aequitatem). Valida la clausola di salvaguardia se presente in contratto.

 

  • Ai fini della verifica dell’usura contrattuale, bisogna effettuare la separata comparazione tra il tasso corrispettivo e il tasso moratorio, il quale può essere definito anche sommando il tasso corrispettivo e lo spread di mora se previsto contrattualmente. “Qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati";
  • L’usurarietà degli interessi moratori deve essere verificata confrontando il tasso pattuito con la relativa soglia usura, costruita maggiorando il TEGM così come previsto dalle istruzioni Banca Italia (2013). Queste ultime non prevedono l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Si precisa che per i contratti stipulati fino al 31/12/2017, tale maggiorazione è pari al 2,1% a prescindere dalla categoria di operazione analizzata, per i contratti stipulati in epoca successiva, quest’ultima dipenderà dalla tipologia di operazione analizzata (mutui ipotecari 1,9%, leasing 3,1% e “altri finanziamenti” 4,1%);
  • Per gli interessi di mora, trovano applicazione sia l’art.1815 il quale in caso di violazione formale del “tasso soglia” prevede l’azzeramento degli interessi, sia l’art 1384 c.c. con il quale, in caso di riduzione ad equità (reductio ad aequitatem), permane l’obbligo di corresponsione degli interessi seppur nella misura ritenuta equa dal giudice;
  • Valida la “clausola di salvaguardia” inserita nei contratti bancari, intesa come l’impegno della banca a non applicare nel corso del rapporto interessi in misura superiore rispetto a quella massima consentita dalla legge.

Download Sentenza: Cassazione Civile, III sez. n. 26286 del 17 Ottobre 2019

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