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Mar 22, 2016 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Insussistenza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese | 

Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Napoli, decisione del 22 marzo 2016

L’arbitrato viene chiamato in causa per riconoscere l’anatocismo praticato in un contratto di finanziamento, dovuto essenzialmente a due fattori: 1. Calcolo degli interessi di mora sull’intera rata (comprensiva di capitale ed interessi); 2. Il calcolo della rata di rimborso con la metodologia di ammortamento alla francese. In merito al punto 1, l’arbitrato rileva quanto segue: quando il contratto è conforme alla delibera CICR del 2000, la clausola degli interessi di mora non può essere dichiarata invalida. In merito al 2° punto, la decisione arbitrale ribadisce l’insussistenza dell’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese in quanto gli interessi delle rate, sono calcolati sul residuo capitale da restituire (in conformità dell’art. 821 comma 3 del c.c.).

Delibera CICR del 09/02/2000 (Produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria), che, in tema di Finanziamenti con piano di rimborso rateale”, dispone che “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica (…) Parimenti infondata è la doglianza del ricorrente sul presunto fenomeno anatocistico derivante dal calcolo della rata mensile secondo il piano di ammortamento alla “francese”. Ed invero, questo Arbitro ha già puntualizzato in varie occasioni (e v., tra le tante ABF Roma, n. 429/2013) che il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo. Ciò in quanto le rate, comprensive di capitale ed interessi sono costanti e questi ultimi sono sempre calcolati al tasso nominale sul capitale residuo”.

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