La questione dell’anatocismo applicato da Equitalia è molto complessa e merita sicuramente un approfondimento. Come Lei ben sa esistono due tipologie ben distinte di interessi che maturano sul tributo: gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora. I primi sono calcolati nel periodo che va dalla naturale scadenza del pagamento del tributo fino alla data di notifica della cartella mentre i secondi da quest’ultima fino al momento del rateizzo. Ora, in violazione di quanto stabilito dall’art. 1283 c.c. che fa divieto di anatocismo, Equitalia calcola illegittimamente gli interessi di mora anche sugli interessi di dilazione di pagamento applicando di fatto l’anatocismo tributario. Per porre un freno a tale illegittimità è intervenuto il legislatore attraverso la L. 106 del 07/07/2011 art. 7 comma 2 sexies e 2 septies che dispone espressamente che gli interessi di mora si applicano solo “sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi”. Nonostante ciò Equitalia continua a perpetutare anatocismo dato che gli interessi di dilazione in caso di rateizzo, sempre in modo assolutamente illegittimo, sono comunque calcolati anche sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo precedentemente maturati. In questo caso il software ricalcola il piano rateale ed elimina l’effetto anatocistico quantificando il rimborso delle somme non dovute.