La questione è estremamente complessa e delicata. Secondo un recente decreto di archiviazione del GIP di Modena nell’ambito di un procedimento che vedeva indagata la società di riscossione per usura da un lato si decreta che non si può rinvenire nella fenomenologia dell’agire di Equitalia nulla che possa essere ricondotto al corrispettivo di danaro o altra utilità: Equitalia svolse l’attività di riscossione di un debito pregresso maturato dal cittadino nei confronti di altro ente, ma dall’altro lato lo stesso giudice però è concorde nel ritenere che gli interessi praticati siano eccessivi rispetto al tributo originario: “La verità è che tutte le voci di interessi che si cumulano fanno effettivamente lievitare il dovuto a somme considerevoli e ciò viene vissuto dal debitore – alla luce della pessima congiuntura economica attuale – come una iattura ulteriore che ha un responsabile ben individuato in chi ha il compito – per tutti – di riscuotere l’intero debito.” Per tale motivo si è ritenuto opportuno indicare e calcolare il TAEG effettivo del rateizzo (tenendo conto di tutte le spese, come l’aggio) per verificare se e quanto il tasso sia superiore rispetto a quello stabilito dalla legge