Il piano “alla francese” prevede tecnicamente l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi progressivamente decresce. Profili di illegittimità connesse all’utilizzo di un piano di ammortamento alla francese si verificano nel caso in cui la cadenza dei pagamenti non è annuale ma mensile, o comunque basata su frazioni di anno (bimestrale, trimestrale, semestrale…) comportando che, in virtù della corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale, il costo effettivo del finanziamento per il contraente non è pari al tasso stabilito da contratto (nel caso di specie dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) ma risulta essere superiore, ovvero si ha che il TAE (Tasso Annuo Effettivo) risulta superiore al TAN (Tasso Annuo Nominale). Per alcuni autori, inoltre, il piano di ammortamento alla francese nasconderebbe interessi anatocistici vietati dalla legge che renderebbero il contratto nullo. Il nocciolo della questione è comunque che la scelta di tale tecnica di calcolo da parte di Equitalia non è disciplinata da nessuna norma ma è stata decisa discrezionalmente da questa attraverso l’emanazione di una Direttiva di gruppo DSR/NC/2008/012del 27 marzo 2008 avente ad oggetto: Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo con la quale si dispone che: “Il piano di ammortamento dovrà essere predisposto con il metodo alla “francese”. Per tale motivo l’utilizzo di tale metodologia, comportando, in danno al debitore, la corresponsione di un interesse maggiore del dovuto rispetto a piani calcolati con tecniche alternative, è assolutamente illegittima ed inficia il piano di rateizzo. Queste problematiche possono essere desunte solo da un accurato esame tecnico del piano di ammortamento da parte di un professionista e comunque il contribuente non è dotato di tale preparazione contravvenendo così al suo diritto alla difesa. Il software offre all’utente la possibilità di ricalcolare il piano e di utilizzare la tecnica all’italiana che non comporta né anatocismo né interessi superiori alla legge con conseguente richiesta di restituzione delle somme illegittimamente corrisposte