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Jan 16, 2014 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Orientamento Contrario | 

Ordinanza Tribunale di Milano n. 58808 del 16 gennaio 2014, Est. Dott. Laura Cosentini

Interpretazione Sent. Cass. 350/2013 – Usura e Interesse di mora

In un contratto di mutuo al fine della rilevazione del superamento della soglia usura Il tasso di interesse corrispettivo convenuto non può essere sommato al tasso di mora sic et simpliciter.

[…] “1. La denunciata violazione degli artt. 1815 c.c. e D.L. 394/00, come convertito con L. 24/01, troverebbe ragione, secondo il ricorrente, nell’avvenuta pattuizione, in sede di contratto di mutuo 16.05.2011, di due diversi tassi di interesse, a titolo rispettivamente di corrispettivo del prestito e a titolo di penalità per l’eventuale ritardo/inadempimento (tasso di mora), tassi che, cumulati tra loro, porterebbero ad un evidente superamento, già in sede di stipulazione del contratto, del tasso soglia d’usura all’epoca rilevato da Banca d’Italia; 

[…] in contratto era stato convenuto:

[…] c) un tasso di mora nella misura variabile della media mensile del tasso Euribor 3 mesi maggiorata di 3,50 punti percentuali in ragione d’anno, tasso che la banca indica nella misura del 9,50% su base annua, al momento della stipula del mutuo, maggio 2001 e che il ricorrente indica al giugno 2001 nella misura inferiore del 8,202%;

[…] 3. a sostegno dell’assunto sub 1 il ricorrente richiama le considerazioni svolte dalla Corte di legittimità in sentenza 350/13, sentenza che tuttavia si reputa non sia espressa nel senso suddetto (ossia che al fine della verifica del rispetto tasso soglia vadano cumulati tasso corrispettivo e tasso di mora), avendo unicamente affermato il principio, qui certamente condiviso, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promossi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”; la circostanza che poi, nella fattispecie all’esame della Corte, il tasso di mora fosse stato pattuito in  di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo (pattiziamente individuato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo del 10,50%, da cui un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata all’epoca della pattuizione), non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque sempre cumulati, al fine della verifica del rispetto della soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si riferisce la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, calcolato, risultava usurario;”

Download allegati: Ordinanza Tribunale di Milano n.58808 del 16 gennaio 2014, Est. Dott. Laura Cosentini

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